L’INPS, con il messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.
Nello specifico, è stato precisato che
- per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) o
- in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992),
l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3,...