RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo a quanto previsto dal decreto-legge n. 31 del 5 febbraio 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

La prima misura (“TRATTAMENTO INTEGRATIVO”), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura (“ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE”) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale mentre l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni (si vedano le novità della Legge Bilancio 2021).

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che entrambe le misure fiscali siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza. 

Per un approfondimento si veda:

AdE-circolare-n.-29-del-14_12_2020