Decreto Dignità – La fine del periodo transitorio dei contratti di somministrazione a termine

In data 1° novembre 2018 è terminato il periodo transitorio previsto dal Decreto Dignità (Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che converte in legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018) e pertanto sono pienamente operative tutte le novità sulle somministrazioni a termine. Riepiloghiamo di seguito le principali novità.

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE

Il Decreto Dignità stabilisce che:

  • in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato (come modificata dal decreto stesso), con esclusione:
    • delle disposizioni relative al cosiddetti “stop and go” tra un contratto a termine e l’altro (si può pertanto effettuare una nuova missione a termine senza attendere i 10 o 20 giorni previsti invece per i contratti a termine fino a sei mesi o superiore a sei mesi);
    • delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato (non si applica il tetto legale del 20%, ma esiste ora un limite nuovo del 30%)
    • ai diritti di precedenza (previsti invece per i contratti a termine non in somministrazione che hanno una certa durata).
  • pertanto si applicano le novità previste sui contratti a termine, tra cui ricordiamo: durata massima 24 mesi con un unico contratto o per sommatoria (compresi i contratti a termine); un unico contratto o un contratto con proroghe fino a 12 mesi non richiede la causale; oltre i 12 mesi serve sempre una causale (le stesse del contratto a termine riferite all’utilizzatore); ogni rinnovo richiede la causale; aumento dello 0,50% dei contributi a carico del datore di lavoro per ciascun rinnovo; impugnazione contratto entro 180 giorni.
  • in materia di proroghe l’art. 34 c.2 (secondo capoverso) del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”
  • salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite previsto per i contratti a tempo determinato (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5; nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro; è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:
    • di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (assunti dalla mobilità),
    • di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
    • di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  • prevista una ulteriore sanzione in caso di somministrazione fraudolenta: ferme restando le sanzioni già previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Info:

Legge n. 96 del 9 Agosto 2018