Decreto Dignità – La fine del periodo transitorio dei contratti a termine

In data 1° novembre 2018 è terminato il periodo transitorio previsto dal Decreto Dignità (Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che converte in legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018) e pertanto sono pienamente operative tutte le novità sui contratti a termine. Riepiloghiamo di seguito le principali novità.

CONTRATTI A TERMINE

Il Decreto Dignità stabilisce che:

  • la durata massima del contratto a termine è pari a 24 mesi (non più 36 come era previsto in precedenza);
  • il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi (in precedenza erano 36 mesi senza bisogno di una causale), solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
    • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
    • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,dell’attività ordinaria;
  • qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento;
  • rimane sempre possibile la cosiddetta “deroga assistita”, ossia la stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio;
  • il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni viste (causali), restando confermate le interruzioni minime necessarie tra un contratto e l’altro (oltre dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero oltre venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi): in caso di rinnovo è sempre necessario quindi specificare le causali in base alle quali è stipulato il contratto (in caso di violazione il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato);
  • il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste (causali);
  • le proroghe del contratto passano da 5 a 4 e richiedono una causale specifica se il contratto complessivo supera i 12 mesi per effetto di dette proroghe;
  • qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (prima era dalla sesta);
  • sono esenti dal limite massimo di durata e dalla necessità della causale nelle proroghe e nei rinnovi i contratti a termine per ragioni stagionali;
  • è previsto l’aumento dello 0,50% del contributo addizionale Naspi a carico del datore di lavoro per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, escluso il lavoro domestico (attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);
  • l’impugnazione del contratto a termine, se ritenuto illegittimo dal lavoratore, può avvenire nel termine più ampio di 180 giorni dalla cessazione del contratto, rispetto ai precedenti 120 giorni;
  • restano confermate tutte le altre norme non modificate dal Decreto Dignità (es. diritti di precedenza, tetto del 20%, stop and go tra un contratto e l’altro, principio di non discriminazione, ecc..).

Info:

Legge n. 96 del 9 Agosto 2018