01 Nov Decreto Dignità – La fine del periodo transitorio dei contratti a termine
Posted at 14:00h
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In data 1° novembre 2018 è terminato il periodo transitorio previsto dal Decreto Dignità (Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che converte in legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018) e pertanto sono pienamente operative tutte le novità sui contratti a termine. Riepiloghiamo di seguito le principali novità.
CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Dignità stabilisce che:
- la durata massima del contratto a termine è pari a 24 mesi (non più 36 come era previsto in precedenza);
- il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi (in precedenza erano 36 mesi senza bisogno di una causale), solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,dell’attività ordinaria;
- qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento;
- rimane sempre possibile la cosiddetta “deroga assistita”, ossia la stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio;
- il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni viste (causali), restando confermate le interruzioni minime necessarie tra un contratto e l’altro (oltre dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero oltre venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi): in caso di rinnovo è sempre necessario quindi specificare le causali in base alle quali è stipulato il contratto (in caso di violazione il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato);
- il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste (causali);
- le proroghe del contratto passano da 5 a 4 e richiedono una causale specifica se il contratto complessivo supera i 12 mesi per effetto di dette proroghe;
- qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (prima era dalla sesta);
- sono esenti dal limite massimo di durata e dalla necessità della causale nelle proroghe e nei rinnovi i contratti a termine per ragioni stagionali;
- è previsto l’aumento dello 0,50% del contributo addizionale Naspi a carico del datore di lavoro per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, escluso il lavoro domestico (attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);
- l’impugnazione del contratto a termine, se ritenuto illegittimo dal lavoratore, può avvenire nel termine più ampio di 180 giorni dalla cessazione del contratto, rispetto ai precedenti 120 giorni;
- restano confermate tutte le altre norme non modificate dal Decreto Dignità (es. diritti di precedenza, tetto del 20%, stop and go tra un contratto e l’altro, principio di non discriminazione, ecc..).