RIMBORSO PARCHEGGIO TRASFERTE (Risposta AE n. 5 del 31 gennaio 2019)

RIMBORSO PARCHEGGIO TRASFERTE (Risposta AE n. 5 del 31 gennaio 2019)

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 5 del 31 gennaio 2019, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale.

L’Agenzia precisa che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio:
– è assoggettabile interamente a tassazione qualora il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;

– rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.

Precisiamo che non si tratta di una posizione nuova dell’Agenzia delle Entrate, ma di una interpretazione consolidata.

Per un approfondimento si veda l’allegato.