Riforma voci tariffa Inail (voce 722-723) – personale amministrativo, dirigenti e commerciali

Riforma voci tariffa Inail (voce 722-723) – personale amministrativo, dirigenti e commerciali

Con le nuove Tariffe dei premi (D.M. 27 febbraio 2019), l’Inail ha realizzato la revisione e l’aggiornamento del sistema tariffario previgente (D.M. 12 dicembre 2000), apportando significative e sostanziali modifiche, alle Voci di rischio e ai relativi nomenclatori tariffari cioè alle descrizioni delle lavorazioni, che sono comprese nelle varie voci di rischio.

0722 (5‰ )

Attività d’ufficio, compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici esterni

0723 (9,22‰ )

0762 tariffa 2000 e accorpa il personale amministrativo, commerciale e tecnico che svolge parte della propria attività al di fuori del proprio ufficio, in ambienti di produzione e simili. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto.

La voce di rischio 0722, riferita all’attività d’ufficio è stata aggiornata con l’aggiunta del nuovo rischio che comprende l’eventuale uso di veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici. 

La variazione è significativa perché il personale amministrativo già assicurato, in ponderazione alla voce 0723 per uso di autoveicoli, ora trova riferimento alla sola voce 0722. La voce di rischio 0723, è stata completamente riscritta, ora comprende l’attività di cui alla voce 0722 compresi i rischi delle voci abolite 0724 e 0725, sono altresì compresi gli agenti di commercio e informatori scientifici classificati alle ex voci 0761 e 0762. L’INAIL nell’attuazione delle nuove tariffe ha inserito d’ufficio tutti questi lavoratori nella nuova voce 0723.

Le vecchie tariffe dei premi Inail, quelle approvate con il D.M. 12 dicembre 2000, e non più in vigore, contemplavano due particolari situazioni, rappresentate da altrettante Voci di tariffa (0725 e 0724), che, sebbene in modo diverso, riguardavano la classificazione tariffaria di lavoratori in qualche modo esposti a rischio ambientale.

Si trattava dei lavoratori che rivestivano la qualifica contrattuale di “dirigente”, ai quali la classificazione tariffaria alla vecchia Voce 0725 garantiva, tra l’altro, una specifica copertura nei casi in cui, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettuavano accessi in cantieri, opifici e simili, rimanendo così esposti a condizioni di rischio ambientale.

Dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore delle nuove Tariffe dei premi Inail, è venuto meno il trattamento privilegiato che le vecchie tariffe attribuivano ai dirigenti, perché la Voce 0725 è stata definitivamente abolita, realizzando così la completa parificazione di questi dipendenti a tutti gli altri lavoratori assicurati. Il che vuol dire che adesso, a prescindere dalla qualifica dirigenziale rivestita, anche questi dipendenti devono essere assicurati per le attività che in concreto svolgono.

Solo che, non esistendo più la voce specifica, sarà ora necessario valutare, dirigente per dirigente, e caso per caso, se i rischi ambientali cui il dipendente è esposto sono da considerare occasionali, sistematici e abituali, adottando i conseguenti riferimenti classificativi.

Analogo discorso deve essere fatto, sempre dal 1° gennaio 2019, e a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Tariffe Inail (D.M. 27 febbraio 2019), riguardo al rischio ambientale degli altri lavoratori, diversi dai dirigenti, che per lo svolgimento delle loro mansioni, effettuano accessi nei luoghi di lavoro (cantieri, opifici e simili) e, nel contempo, utilizzano macchine e attrezzature da ufficio, e si avvalgono di veicoli personalmente condotti, in precedenza assicurati con la Voce 0724 delle vecchie tariffe dei premi Inail (D.M. 12 dicembre 2000), che è stata anch’essa abolita.

Si veda approfondimento in allegato:

Faq Inail 722-723