IMPUGNABILITÀ DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

IMPUGNABILITÀ DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

La Sentenza del Tribunale di Roma fa discutere perché mette in discussione l’impugnabilità dei verbali redatti in sede sindacale, quando sono presenti alcuni vizi sostanziali. In tali circostanze viene meno quella che nel gergo corrente viene definita “chiusura tombale”.

Con sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, il Tribunale di Roma ha affermato, infatti, che le rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 cpc, sono impugnabili (nel termine ordinario di sei mesi), laddove:

  • il CCNL non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura. Secondo il Giudice sono inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi; se il contratto collettivo non regolamenta la procedura di conciliazione (come accade nel caso oggetto del giudizio e, in generale, nella maggioranza dei comparti produttivi), l’atto firmato dal lavoratore può essere impugnato;
  • la conciliazione è, altresì, impugnabile entro 180 giorni, se il rappresentante sindacale non fornisce effettiva attività di assistenza, con la spiegazione al lavoratore interessato, in maniera approfondita ed esaustiva, le conseguenze delle rinunce. Affinché si possa ritenere rispettato l’obbligo di effettiva assistenza, precisa il Tribunale, è necessario che il sindacalista sia pienamente informato della vicenda, e che egli illustri al dipendente tutti gli effetti e le conseguenze della firma, in modo da fargli avere la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia. Non basta, a questi fini, una semplice lettura del verbale, così come non basta una spiegazione formale degli effetti delle rinunce: il sindacalista deve esporre i costi e i benefici della firma, facendo riferimento concreto alla vicenda e dando al lavoratore tutti gli elementi di conoscenza necessari a comprendere le conseguenze del proprio gesto.

Per un approfondimento si veda: