DISTACCHI DI SERVIZI IN AMBITO EUROPEO (D.LGS. 122/2020)

DISTACCHI DI SERVIZI IN AMBITO EUROPEO (D.LGS. 122/2020)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/957 che modifica la disciplina introdotta dalla direttiva 96/71/CE sui distacchi internazionali dei lavoratori all’interno di prestazioni di servizi. 

Il D.Lgs. n. 122/2020 (che si sostanziano in modifiche/integrazioni al D.Lgs. n. 136/2016 che ha dato attuazione in Italia alla normativa comunitaria) è entrato in vigore il 30 settembre e, quindi, le imprese estere (così come quelle italiane) che gestiscono lavoratori in “distacco” in Italia ai sensi della normativa comunitaria si dovranno adeguare alle nuove norme a partire da tale data. 

Il D.Lgs. n. 122 del 2020 recepisce il contenuto della direttiva (UE) 2018/957, intervenendo sul D.Lgs. n. 136/2016. In particolare, le modifiche introdotte rafforzano, nell’ottica della lotta al dumping, i principi della parità di trattamento retributivo e normativo, del divieto di discriminazione tra lavoratori locali e lavoratori distaccati, nonché del riconoscimento ai lavoratori distaccati delle medesime condizioni applicate ai dipendenti interni sulla base delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva vigenti, in relazione a specifiche condizioni di lavoro e di occupazione tassativamente elencate. 

Fra le più importanti modifiche segnaliamo:

1. il nuovo comma 2-bis dell’articolo 1 include nell’alveo delle disposizioni del D.Lgs. 136/2016 anche il c.d. “distacco a catena”, che si verifica quando nel territorio nazionale abbia sede l’impresa utilizzatrice finale del lavoratore (ultimo anello della catena) o l’impresa che sia utilizzatrice intermedia dello stesso, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi; 

2. nell’articolo 4 del D.Lgs. n.136/2016 relativo alle condizioni di lavoro che non possono essere peggiorative rispetto a quelle del luogo di esecuzione della prestazione (in questo caso l’Italia), si fa ora riferimento al concetto di retribuzione anziché alle tariffe minime salariali, con la conseguente inclusione nel reddito da corrispondere ai dipendenti distaccati in Italia anche di tutte le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario. Sono invece esclusi espressamente il riconoscimento a tali soggetti dei regimi pensionistici di categoria. Il nuovo comma 1-bis dello stesso articolo 4 regolamenta poi specificatamente i rimborsi e le indennità per spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco; 

3. gli interventi sugli articoli 7 e 8 danno attuazione al principio di trasparenza retributiva, obbligando ciascuno Stato membro a rendere pubbliche le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione e inasprendo le sanzioni in caso di “opacità” rispetto alle informazioni condivise con gli organi di vigilanza italiani; 

4. con il nuovo articolo 4-bis viene introdotto il concetto di “distacco di lunga durata” che sussiste nell’ipotesi in cui il distacco abbia una durata superiore a 12 mesi prolungabili, a determinate condizioni, a diciotto mesi. Al superamento di tale periodo al lavoratore distaccato dovranno essere applicate le condizioni di lavoro e occupazione previste dallo Stato membro ospitante. Restano escluse, per espressa volontà del legislatore, le procedure, le formalità e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto, le clausole di non concorrenza e i regimi pensionistici integrativi di categoria. 

Ricordiamo che la Circolare INL n.1 del 9 gennaio 2017 nel definire il campo di applicazione del D.Lgs. 136/2016 aveva precisato:

“La normativa richiamata contempla dunque, come la previgente disposizione, tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori:

– da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia;

-da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);

– nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto, ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.”

ATTENZIONE. L’ampio concetto di “contratto di natura commerciale” potrebbe ricondurre ad un “distacco di servizi” in ambito europeo – con obbligo di applicare quindi le norme attuative della Direttiva (UE) 2018/957 – quelle che normalmente sono per il diritto italiano delle “trasferte estero”.

Per un approfondimento si veda l’allegato:

D.Lgs. n.122-2020 distacco-transnazionale