CONGEDO DI PATERNITÀ 2019

CONGEDO DI PATERNITÀ 2019

Con il Messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019 l’Inps rende noto sulle novità intervenute con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) in materia di proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.

La durata del congedo obbligatorio (indennizzato al 100% a carico INPS) è infatti aumentata, per l’anno 2019, a 5 giorni (fino al 2018 erano 4) da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi

– di vita o 

– dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

I lavoratori devono notificare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’INPS. Il datore di lavoro comunica poi all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

L’Istituto ricorda che è prorogata, per l’anno 2019, anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Attenzione

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a 4 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

Per un approfondimento si vedano gli allegati.

Messaggio INPS n.591 del 13-02-2019

Messaggio INPS n. 6499 del 18-04-2013

Circolare INPS n. 40 del 14-03-2013