Valutazione dei rischi e nullità del contratto a termine

Valutazione dei rischi e nullità del contratto a termine

Con ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che senza la valutazione preventiva dei rischi il contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore è affetto da nullità, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c.

La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“.

E’ necessaria pertanto una specifica valutazione dei rischi dei contratti a termine all’interno del DVR, così come di tutti gli altri contratti speciali (es. somministrazione, ecc..).

Per un approfondimento si veda:

sentenza-21683-DVR-e-Contratti-a-termine