30 Lug Rinnovo CCNL Dirigenti Industria 30 luglio 2019
Il 30 luglio 2019 Confindustria e Federmanager hanno rinnovato il CCNL per i Dirigenti di Aziende Industriali. L’accordo fissa il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre dagli anni 2020, 2022 e 2023, nonché affronta altri istituti contrattuali come di seguito sintetizzato. L’intesa decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2023.
1. Trattamento minimo di garanzia
Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre è stabilito in:
€. 69.000 a valere dall’anno 2020
€. 72.000 a valere dall’anno 2022
€. 75.000 euro dall’anno 2023
Per i dirigenti già in forza al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.
2. Retribuzione variabile – management by objective (MBO)
Viene introdotto un ulteriore modello di sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO) in cui l’incentivo è corrisposto per il 50% col raggiungimento del risultato annuale e il restante 50% col raggiungimento dei risultati a lungo termine.
Più precisamente con riferimento ai compensi collegati ad indici o risultati, l’accordo introduce un quarto modello di sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO), relativo alle figure manageriali apicali o con responsabilità strategiche, caratterizzato dalla divisione dell’incentivo in due parti come di seguito specificato.
MBO in 2 parti :
– una prima parte di MBO, valutato su base annuale (sistema di incentivazione “a breve termine”), per la valorizzazione dei risultati conseguiti nel medesimo periodo di riferimento;
– una seconda parte di MBO di medio/lungo termine (ad es. triennio) caratterizzato da percentuali di maturazione differenziate nel triennio. L’accantonamento di tale componente è annuale e l’erogazione avviene solo alla scadenza del terzo anno, in caso di dirigente ancora in forza e non dimissionario.
3. Aumenti periodici di anzianità
Per la vigenza del CCNL 2019-2023 al dirigente in servizio al 24 novembre 2004 che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile in cifra fissa pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso.
Il numero massimo di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare i 10, ivi compresi gli aumenti maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.
4. Ferie
Le ferie sono irrinunciabili e retribuite per 4 settimane
Il periodo eccedente le 4 settimane, qualora non fruito in tutto o in parte entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per scelta del dirigente, e l’azienda abbia espressamente invitato il dirigente alla fruizione, non potrà più essere fruito né sostituito da indennità per ferie non godute.
In assenza di suddetto invito verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il 1° mese successivo al 24°mese.
NB) ferie eccedenti le quattro settimane sono pari a 11 giorni, atteso che le giornate riconosciute sono 35 e le quattro settimane corrispondono a 24 giorni lavorativi.
5. Malattia
Il periodo di comporto di 12 mesi si intende riferito anche ad assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
L’aspettativa non retribuita è elevata da 6 a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di terapie salvavita.
6. Maternità
Con l’introduzione nel CCNL del nuovo art. 11 bis si conviene che per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti ex lege l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’INPS, provvedendo altresì alla sua integrazione al fine di corrispondere l’intera retribuzione mensile netta.
L’azienda anticipa anche le prestazioni economiche dovute dall’Istituto previdenziale per congedi, riposi e permessi a sostegno della maternità e paternità previsti dal D.Lgs n. 151/2001.
7. Formazione e politiche attive
Dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro versano all’associazione 4. Manager una quota di euro 100,00 annui per ogni dirigente in servizio coinvolto in processi di ristrutturazione o di risoluzione del rapporto e che non abbia maturato il diritto a pensione.
8. Trasferimento
Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età. In caso di figli minori, il trasferimento non può essere disposto per dirigenti che abbiano compiuto il 50° anno.
9. Copertura assicurativa per infortunio e malattia da causa di servizio
Dal 1° gennaio 2020 la polizza di assicurazione per morte o di invalidità permanente viene elevata da € 150.000 a € 200.000 (senza coniuge o figli a carico) e da € 220.000 ad € 300.000 (con coniuge o figli a carico). Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di euro 200,00 annui.
10. Assistenza integrativa – GS Fasi
Dal 1° gennaio 2020, la contribuzione per la GS Fasi sarà ripartita in parti uguali tra la Gestione Separata FASI (GS FASI) e la seconda Gestione Separata (GS NON AUTOSUFFICIENZA).
11. Previdenza integrativa
Per i dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonchè per quelli assunti successivamente, la contribuzione al Previndai è pari alle seguenti percentuali della retribuzione globale effettivamente percepita (calcolata su tutti gli elementi utili ai fini del TFR con esclusione dei compensi percepiti per effetto della dislocazione in località estera):
Massimale contributivo annuo: fino a 180.000,00
Aliquota a carico impresa : 4%
Aliquota a carico dirigente: 4%
Nel limite complessivo dell’8%, l’azienda può, d’accordo con il dirigente, farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente.
Sia l’azienda che il dirigente possono inoltre versare una contribuzione aggiuntiva, cioè superiore al 4% a loro carico, anche oltre l’8% complessivo.
Per gli anni dal 2019 al 2021 resta ferma la disciplina vigente prima dell’accordo in oggetto mentre dal 1° gennaio 2022 per i dirigenti iscritti o che si iscriveranno, il contributo annuo a carico azienda non può risultare inferiore a 4.800 euro (riproporzionato per dodicesimi per i dirigenti il cui rapporto sia stato risolto in corso d’anno, computandosi la frazione pari o superiore a 15 giorni come mese intero), che l’azienda può anticipare.
12. Risoluzione rapporto di lavoro
Fatti salvi i casi di licenziamento nullo, per i quali va applicata la disciplina di legge, viene ridefinita la misura dell’indennità supplementare, a carico dell’azienda, nell’ipotesi in cui il Collegio arbitrale, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato, in accoglimento del ricorso del dirigente.
Per un approfondimento si veda: