05 Feb Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, contenente “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Il Governo, Utilizzando la specifica dotazione finanziaria contenuta nella Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2020, art.1, c. 8), introduce, con decorrenza 1° luglio 2020 (in attesa della più ampia riforma dell’IRPEF) due nuovi strumenti finalizzati a ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, abbandonando, nel contempo e con la medesima decorrenza, il c.d. “Bonus Renzi”.
I due strumenti individuati dal legislatore sono:
1. una somma a titolo di “Trattamento Integrativo” per i redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a € 28.000 (esclusi gli incapienti, ossia i redditi fino a €. 8.200): si tratta di un bonus IRPEF di €. 600, per il periodo 1/7/2020-31/12/2020 e di €.1.200 dal 2021;
2. una “Ulteriore Detrazione Fiscale” per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (€. 480 decrescenti), per il periodo 1/7/2020-31/12/2020, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a euro 28.000 e fino a € 40.000. Dal 2021 occorrerà attendere la revisione strutturale delle detrazioni.
1. Trattamento integrativo (nuovo Credito IRPEF)
L’art. 1 del decreto introduce un trattamento integrativo da applicare, con decorrenza 1° luglio 2020, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (un nuovo bonus IRPEF), aventi le caratteristiche di seguito riportate.Condizioni
Per fruire dell’agevolazione è necessario che:a) l’imposta lorda riferita ai redditi di cui al punto precedente risulti superiore all’ammontare delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, c. 1, del TUIR (detrazione per i redditi da lavoro). In pratica il destinatario della norma non deve essere un “incapiente” (redditi fino a €.8.200), così come già previsto per il Bonus Renzi;
b) il reddito complessivo non superi euro 28.000. Rileva anche la quota del reddito esente previsto per gli impatriati e i ricercatori rientrati dall’estero e deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Decorrenza del trattamento integrativoIl Trattamento integrativo potrà essere fruito dal 1° luglio 2020.
Dalla medesima data è abrogato il Bonus Renzi: euro 960 anno, che per il 2020 si riduce a € 476,05, valore pari a 960/365*181 gg massimi di detrazione riferiti al periodo 1/1-30/6.
Ammontare del trattamento integrativoPer il 2020 (1/7 – 31/12) €600,00 e dal 2021 €1.200,00 annui (la norma ha carattere strutturale).
Tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
Il bonus va rapportato al periodo di lavoro (a giorni).
È compito del sostituto d’imposta riconoscere in busta paga ai lavoratori interessati l’ammontare del trattamento integrativo che andrà ripartito, come precisa la norma, fra le “retribuzioni erogate” dall’1.7.2020 (o meglio spetta per le “prestazioni rese dal 1° luglio 2020”).
2. Ulteriore Detrazione Fiscale
L’art. 2 del medesimo decreto, in attesa della revisione strutturale del sistema delle detrazioni d’imposta, introduce un’ulteriore detrazione fiscale a favore dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (si aggiunge a quelle già esistenti
Valore della detrazione
Ai soggetti destinatari spetta la seguente detrazione d’imposta (ulteriore rispetto a quelle già vigenti):
a) “480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro”;b) “480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”
Periodo di spettanza
L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dall’1/7 al 31/12/2020.Assegnazione
•La detrazione è riconosciuta ai lavoratori interessati dal sostituto d’imposta che dovrà ripartirla fra le retribuzioni erogate (o meglio spetta per le “prestazioni rese”) a decorrere dal 1° luglio, verificando, in sede di conguaglio di fine anno, la spettanza della stessa.
Per un approfondimento si veda: