REDDITO DI CITTADINANZA E ASSUNZIONI AGEVOLATE (D.L. N. 4 del 28 gennaio 2019)

REDDITO DI CITTADINANZA E ASSUNZIONI AGEVOLATE (D.L. N. 4 del 28 gennaio 2019)

Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 è stato disciplinato il cosiddetto “reddito di cittadinanza”. La nuova misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale prevede l’erogazione di un reddito minimo temporaneo, l’assistenza necessaria per favorire la ricerca di un’occupazione stabile ed alcuni incentivi per le aziende che ne assumono i beneficiari.

Assunzioni agevolate

Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nella misura del reddito di cittadinanza mensile percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per la differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario stesso.

L’importo mensile da considerare per il calcolo non può essere superiore in nessun caso a 780 euro e il beneficio per il datore di lavoro non può essere mai inferiore a cinque mensilità. Il beneficio si riduce della metà per l’azienda se l’assunzione avviene tramite gli enti di formazione accreditati, a cui va l’altra metà del reddito di cittadinanza residuo (mai inferiore a sei volte la metà del reddito di cittadinanza percepito).

In caso di licenziamento di un ex beneficiario del reddito di cittadinanza, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto (ULA) del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Per un approfondimento si veda l’allegato.