PREMIO DI RISULTATO DETASSATO (PDR) ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI

PREMIO DI RISULTATO DETASSATO (PDR) ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI

Molte Aziende in questo periodo erogano il premio collettivo di risultato detassato (PDR) e quindi stanno procedendo alla verifica con le Parti sociali degli indicatori numerici o di altro tipo utilizzati negli accordi collettivi aziendali, per accertare il raggiungimento o meno degli obiettivi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

E’ ovvio che l’Azienda può erogare il premio di risultato collettivo anche se gli obiettivi non sono raggiunti, ma in questo caso il premio non può godere dell’imposta sostitutiva del 10%. In tale circostanza anche l’eventuale opzione ad welfare aziendale, in tutto o in parte da parte dei lavoratori, ha come conseguenza che i beni e i servizi prescelti non sono esenti dal punto di vista contributivo e fiscale.

Come è noto la detassazione del premio, senza che lo stesso abbia tutti i requisiti previsti dalla legge così come interpretati dal decreto attuativo e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, può comportare pesanti conseguenze, sia in capo all’Azienda che al lavoratore, in caso di successiva ripresa dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, tuttavia, che se da un lato è necessario avere molta prudenza visti i rischi possibili, dall’altro lato va messo da parte ogni timore là dove il premio possiede le caratteristiche previste dalle disposizioni di legge. 

Al fine di tale verifica riteniamo utile fare il punto – sia pur in modo sintetico – delle disposizioni vigenti, anche alla luce dei recenti interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la scheda operativa in allegato. 

Ricordiamo che i principali punti da considerare in fase di verifica degli indicatori sono:

– l’accordo deve essere stato predisposto con le caratteristiche previste dalla legge L. 208/2015 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal successivo DM 25.3.2016, così come interpretati dall’Agenzia delle Entrate;

– l’accordo deve essere stato depositato in via telematica, assieme alla scheda di monitoraggio;

– i lavoratori beneficiari sono solo quelli che nell’anno precedente la percezione del premio hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000 (2018);

– gli indicatori appositamente individuati devono essere stati verificati in modo obiettivo e devono attestare che il risultato conseguito dall’azienda (ad esempio nel 2018) risulta incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio (ad esempio nel 2017).

E’ necessario in particolare prestare attenzione alle seguenti questioni cruciali, su cui l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi:

– il significato di “incremento di almeno uno degli obiettivi“;

– il concetto di “incrementabilità“;

– il concetto di “variabililità“;

– la possibilità che il premio sia differenziato in base alla “performance individuale”.

Per l’eventuale sgravio contributivo dei premi di risultato (previsto solo per le Aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), si rimanda in particolare alla Circolare Inps n.104 del 18 ottobre 2018.

Per un approfondimento si veda la scheda sintetica in allegato, estrapolata dalla dispensa di uno dei miei corsi sul tema:

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