PORTABILITA’ ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 30 (L.205/2017) E UTILITY INPS

PORTABILITA’ ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 30 (L.205/2017) E UTILITY INPS

Esonero contributivo Under 30 

Ricordiamo che l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (50% contributi per 36 mesi  con il massimale di €.3.000).

Tale esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di assunzione e “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, con il quale informa che, al fine di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, sono stati realizzati gli aggiornamenti alla utility per la verifica dei requisiti suddetti.

Implementazione Utility INPS di controllo

Come sappiamo per verificare il requisito consistente nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata, l’INPS ha realizzato un’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i medesimi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati interne ed esterne, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data.

In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati, una volta indicato il codice fiscale del lavoratore, possono conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e quello desumibile dalle comunicazioni obbligatorie. Inoltre, l’utility, nel caso in cui rilevi dalle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL (Unilav/Unisomm) la sussistenza di assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018, fornisce l’informazione della data di avvio del rapporto, indicata nella comunicazione obbligatoria, e del relativo identificativo.

Con il messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019 l’INPS comunica che, al fine di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero, sono stati realizzati gli aggiornamenti della suddetta procedura. A seguito degli aggiornamenti effettuati, l’applicativo, nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell’agevolazione.

Pertanto, laddove per il codice fiscale inserito si riscontri che il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’utility fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.

Nelle ipotesi in cui, dalla consultazione delle denunce retributive dei datori di lavoro, risultino presenti più flussi mensili per lo stesso rapporto di lavoro e solo in alcuni di essi sia stato valorizzato l’incentivo, l’utility restituirà comunque l’elencazione di tutti i flussi mensili riguardanti il suddetto rapporto di lavoro.

Mediante la consultazione dell’utility sarà onere del soggetto interessato effettuare, attraverso l’incrocio delle informazioni desumibili dalle comunicazioni obbligatorie e dai flussi mensili, un calcolo sul periodo di fruizione dell’esonero al fine di individuare l’eventuale spettanza, per la riassunzione del lavoratore, di un periodo residuo di agevolazione. 

L’INPS fa presente al riguardo che, in considerazione delle modalità con cui vengono inviati all’Istituto i flussi mensili da parte dei datori di lavoro (mese successivo rispetto a quello di competenza), nella consultazione dell’utility occorre tener conto della possibilità di uno sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione.

L’Istituto ricorda, infine, che il riscontro fornito non ha valore certificativo. I datori di lavoro e i loro intermediari dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

Al riguardo si precisa che, ai fini della consultazione della predetta utility, il datore di lavoro o il suo intermediario dovranno preliminarmente attestare di aver acquisito tale dichiarazione, in quanto tale comunicazione costituisce il presupposto per la legittima consultazione della posizione del lavoratore.

L’applicativo è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi” > “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”. 

Per un approfondimento si veda: