PENSIONI QUOTA CENTO (D.L. N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019)

PENSIONI QUOTA CENTO (D.L. N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019)

Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenze della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti (si veda Circ. INPS n.11/2019).

Quota Cento

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito stabilito (62 + 38) non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Ai fini del raggiungimento della cosiddetta quota 100, i soggetti iscritti a due o più delle gestioni previdenziali coinvolte, che non siano già titolari di una pensione a carico di dette gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.

Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni), la pensione ottenuta con quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche coinvolte che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018, possono richiedere la pensione con decorrenza 1° aprile 2019. Chi invece raggiungerà i requisiti dal 1° gennaio 2019, potrà ottenere la pensione dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Per un approfondimento si veda l’allegato.