NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE N. 145/2018)

NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE N. 145/2018)

1. Congedo obbligatorio del padre lavoratore (comma 278)

Nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è:

prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,

nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo. Anche per l’anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

2. Contrasto al lavoro sommerso e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 445)
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il comma 445 prevede la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021. Inoltre, il comma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, con la quale fornisce i primi chiarimenti.

3. Tutela e sostegno della maternità (comma 485)
L’articolo 1, comma 485, della Legge di Bilancio 2019 aggiunge il comma 1.1 all’art. 16 del D. Lgs n. 151/2001, riconoscendo alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo).
L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole
del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e

del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.

4. Maternità e smart working (comma 486)
La Legge di Bilancio 2019 aggiunge il comma 3-bis all’art. 18 della Legge n. 81/2017 inserendo un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro che abbia stipulato accordi per l’esecuzione del lavoro in modalità agile.
Il datore deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working:
alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria di cui all’art. 16 del D. Lgs n. 151/2001;

ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

5. Bonus occupazionale per le giovani eccellenze (commi 706 – 717)
Tipologia contrattuale e lavoratori interessati
Hanno diritto ad un esonero contributivo i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):
cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute
Esonero contributivo

Tali Datori di lavoro possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

6. Revisione delle tariffe INAIL (commi 1121-1126)
Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione:
per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.

Per un approfondimento si veda l’allegato.