09 Nov NOVITÀ DECRETO RISTORI BIS (D.L. 149/2020)
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il Decreto Legge del 9 novembre 2020 n. 149 (c.d. DECRETO RISTORI BIS) che contiene “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 9 novembre 2020.
Le novità in materia di lavoro sono le seguenti:
– sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
– misure in materia di integrazione salariale
– bonus baby-sitting
– altre misure
Misure in materia di integrazione salariale (art.12)
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali
– di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22 -quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e
– di trasmissione dei dati necessari per il pagamento (SR41) o per il saldo degli stessi
che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (ossia le 6 settimane dal 16/11/2020 al 31/01/21 previste dal cd. Decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori Bis).
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (art. 13)
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse),
– nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e
– nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,
è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa (a carico INPS), calcolata come i congedi parentali. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio del Congedo straordinario al 50% (a carico INPS) è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),
– iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
– ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,
per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Per un approfondimento si veda: