05 Nov MEF: bloccato l’adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 2021
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, il Decreto 5 novembre 2019 con l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (pensionamento di vecchiaia) di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno ulteriormente incrementati.
REQUISITI
PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono parzialmente diversi a seconda del momento nel quale soggetti interessati hanno cominciato a versare i contributi IVS (prima o dopo il 1° gennaio 1996).
I) SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di anzianità contributiva la pensione di vecchiaia viene erogata se ricorrono le seguenti condizioni: 1) compimento dell’età pensionabile; 2) possesso dei requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti; 3) cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
1) Compimento dell’età pensionabile
Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età anagrafica di seguito indicata.
2019-2020-2021
Requisito anagrafico uomini e donne
67 anni
2) Requisiti assicurativi e contributivi
II diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto, in via generale, quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione (1.040 contributi settimanali).
II) SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DAL 1° GENNAIO 1996
Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori che hanno acquisito il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 o che, già titolari di un conto assicurativo a quella data, optano per il sistema contributivo, conseguono la pensione di vecchiaia contributiva al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi esaminati per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2018: 66 anni e 7 mesi uomini e donne; 2019-2020-2021: 67 anni uomini e donne; versati o accreditati almeno 20 anni di contribuzione), a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia);
b) Negli altri casi valgono i seguenti requisiti di età (adeguati alle c.d. speranze di vita) e contributivi minimi:
– nel 2018: 70 anni e 7 mesi di età uomini e donne e almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi).
– nel 2019-2020-2021: 71 anni di età uomini e donne e almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi).
Per un approfondimento si veda: