06 Giu MASSIMALE CONTRIBUTIVO – A CHI SI APPLICA ED EVENTUALI VERSAMENTI ECCEDENTI
L’INPS ha emanato la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, con la quale fornisce chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
La rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, fissato dalla Legge n. 335/1995, non può avvenire nell’immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell’Istituto, in quanto non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all’1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa.
Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell’anno civile, il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all’1/1/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all’Istituto.
Per quanto sopra, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione.
Le variazioni possono essere dovute, ad esempio, per le seguenti situazioni: lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all’1/1/1996, riscatto della laurea avvenuta prima del 1 gennaio 1996, etc.
Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.
Massimale contributivo
(art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
ll massimale è il limite di retribuzione oltre il quale i contributi non sono più dovuti.
In generale non è previsto un massimale imponibile ai fini contributivi.
Esiste solo per i lavoratori a cui si applica il sistema contributivo cioè coloro:
– che si sono iscritti per la prima volta all’INPS a partire dal 1° gennaio 1996;
– che, pur essendo iscritti all’INPS prima del 1996, scelgono di andare in pensione con il sistema contributivo.
Il massimale cambia di anno in anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
Per il 2019 il limite massimo oltre il quale non si devono versare i contributi per la pensione, per i lavoratori a cui si applica il sistema contributivo, è pari a €. 102.543,00 annui.
la soglia riguarda solo il contributo IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Gli altri contributi sono dovuti sull’intero imponibile.
Per un approfondimento si veda: