21 Giu Licenziamento per giustificato motivo oggettivo finalizzato all’incremento della produttività
Con sentenza n. 1313 del 21 giugno 2019 la Corte di Appello di Milano ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo finalizzato all’incremento della redditività e dell’efficienza gestionale che si traducano in un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo, da attuare mediante soppressione di una postazione lavorativa.
Si tratta di una pronuncia non innovativa ma che si inserisce in un filone giurisprudenziale che si va via via consolidando (si veda ad es. Cass. 1° luglio 2016, n. 13156; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. maggio 2017, n. 13015; Cass. 12 aprile 2018, n. 9127; Cass. 20 febbraio 2019, n. 4946).
Norme di riferimento
Articolo 3 legge 15 luglio 1966, n. 604
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Articolo 41 della Costituzione
L’iniziativa economica privata è libera.
Sentenze simili
Cass. 1° luglio 2016, n. 13156
Il datore, nel procedere al riassetto dell’impresa per un maggior profitto, non può perseguire tale obbiettivo con il licenziamento non giustificato da un effettivo mutamento dell’organizzazione tecnico-produttiva ma solo al fine di sostituire il dipendente con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni. In caso di riorganizzazione, il datore, cui l’art. 41 Cost. lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi per l’incremento della produttività, non è tenuto a dimostrare l’esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall’art. 3 della legge n. 604/1966 e dovendosi altrimenti ammettere la legittimità del licenziamento solo ove esso tenda a evitare il fallimento dell’impresa e non anche a migliorarne la redditività.
Cass. 20 febbraio 2019, n. 4946
Perché il licenziamento per GMO sia legittimo, l’andamento economico negativo dell’azienda non è un presupposto fattuale che il datore deve provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro – incluse quelle dirette a una migliore efficienza gestionale o all’incremento di redditività – determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo con la soppressione di un’individuata posizione lavorativa.Il giudice controlla comunque la correttezza e veridicità della causale addotta dal datore.