13 Set FONDO NUOVE COMPETENZE
L’articolo 88 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), stabilisce che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Con la firma del Decreto Interministeriale Ministeri del Lavoro e dell’Economia del 17 settembre 2020 diventa ora operativo il Fondo Nuove Competenze, previsto dall’articolo 88 del decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).
Il Fondo è stato creato al fine sostenere le imprese in un processo di adeguamento dei nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per offrire, di converso, una opportunità formativa ai lavoratori dipendenti privati, affinché possano acquisire nuove o maggiori competenze per una graduale ripresa dell’attività lavorativa.
Al Fondo, istituito presso l’ANPAL, potranno attingere tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, con le associazioni sindacali dei lavoratori, accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
L’accordo collettivo, per essere valido ai fini del presente incentivo, dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020.
L’ANPAL ha tempo sino alla fine di ottobre per definire i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse. L’attivazione delle risorse previste dal Fondo è subordinata alla sottoscrizione di specifiche intese tra le Parti che prevedano:
– la realizzazione di progetti formativi,
– il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e
– il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze
– nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Il decreto interministeriale prevede in 250 ore il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore. Le attività dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL (120 giorni se coinvolti i fondi interprofessionali).
Complessivamente disponibili 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021.
Le aziende interessate chiedono un contributo (ANPAL-INPS), riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione.
Per un approfondimento si veda: