FIGLIO NON CONVIVENTE E CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA AL GENITORE

FIGLIO NON CONVIVENTE E CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA AL GENITORE

L’INPS ha emanato la circolare n. 49 del 5 aprile 2019 con la quale fornisce le istruzioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018, sulla concessione del congedo straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs n. 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda.

Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs n. 151/2001 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.

Pertanto il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario biennale, solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti gli altri familiari legittimati a richiederlo e a condizione che poi si instauri la convivenza con il genitore.

Ordine di priorità richiesta congedo straordinario

Il congedo straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs n. 151/2001, va concesso secondo il seguente ordine di priorità:

1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;

3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per un approfondimento si veda:

Circolare INPS n.49 del 05-04-2019