13 Nov ESONERO DEI CONTRIBUTI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI COVID
L’articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto di Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, prevede che ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori), con esclusione del settore agricolo
1.che non richiedono i nuovi interventi di integrazione salariale (ossia le 9+9 settimane ai sensi della L.104/2020) e
2.che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020),
venga riconosciuto un ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito di integrazione salariale a maggio e giugno.
Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio.
Il legislatore condiziona la possibilità di beneficiare della agevolazione al rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 dello stesso D.L. n. 104/2020.
Laddove si riscontri la violazione del divieto di cui all’art. 14, viene disposta
– la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed
– al contempo l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.
Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il beneficio è inquadrato negli ambiti degli aiuti di Stato e richiede, ai fini dell’efficacia della norma che lo prevede, l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per un approfondimento si veda la Circolare INPS n. 105 del 18 settembre 2020 e il Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 in allegato: