COVID-19 E ATTIVITA’ LAVORATIVA

COVID-19 E ATTIVITA’ LAVORATIVA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con il DCPM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Per ciò che attiene alle attività lavorative, la finalità delle nuove disposizioni è diretta ad impedire i contagi, evitando le situazioni di aggregazione, limitando se possibile gli spostamenti e privilegiando soluzioni quali il lavoro agile o la fruizione di congedi ordinari e ferie. 

Restano ferme anche per gli ambienti di lavoro tutte le altre misure igienico-sanitarie di carattere generale (artt.1-5).

Le “comprovate ragioni di lavoro” che giustificano lo spostamento per motivi lavorativi, non devono essere indifferibili e vanno dimostrate dai lavoratori attraverso l’autodichiarazione prevista dal modulo ufficiale predisposto dal Ministero degli Interni (SI VEDA ALLEGATO). 

Dal momento che è stato stabilito che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli, si consiglia (al fine di rafforzare l’autocertificazione del lavoratore) che il datore di lavoro predisponga già una dichiarazione che attesti quanto autocertificato, allegando eventualmente anche l’ultimo cedolino paga. Tale documentazione va esibita dal lavoratore in caso di controllo da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Ricordiamo che la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica),

Vediamo di seguito le misure che interessano le attività lavorative con lavoratori subordinati.

 

A) RACCOMANDAZIONI

Il DPCM in materia di lavoro prevede le seguenti raccomandazioni (non obblighi):

1) i datori di lavoro promuovono durante il periodo di efficacia del decreto (ossia fino al 3 aprile 2020) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

2) i datori di lavoro promuovono l’utilizzo del lavoro agile (smart working), prevendo durante lo stato di emergenza (ossia fino al 31 luglio 2020) alcune misure per semplificarne la fruizione.

Lavoro agile semplificato

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  Il lavoro agile è disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La semplificazione prevista dal DPCM si concentra unicamente su 3 aspetti:

  1. NON OBBLIGATORIETA’ DELL’ACCORDO INDIVIDUALE IN FORMA SCRITTA. La disciplina del lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza (ossia fino al 31 luglio 2020), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dal D. Lgs. n.81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 
  1. INFORMATIVA STANDARD IN MATERIA DI SICUREZZA PREDISPOSTA DALL’INAIL. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;
  1. COMUNICAZIONE MASSIVA IN CLICLAVORO. E’ disponibile nel portale Cliclavoro la procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di lavoro agile.

 

B) MISURE OBBLIGATORIE

Il DPCM prevede che deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori a contenimento rafforzato (ora l’intero territorio nazionale), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti siano motivati 

  • da comprovate esigenze lavorative o 
  • situazioni di necessità ovvero
  • spostamenti per motivi di salute

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Concetto di “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative 

IL MINISTERO DEGLI ESTERI 

Trasfrontalieri

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

Merci

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

PROTEZIONE CIVILE

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

MINISTERO DELL’INTERNO

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.  Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Per un approfondimento si vedano:

1. DMCM 9 e 8 MARZO 2020

2. OCDPC interpretativa dpcm 8 marzo

3. COMUNICATO STAMPA MIN. INTERNO

4. modulo_autodichiarazione_spostamenti-1