13 Ott CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO DI AGOSTO” (L.126/2020)
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Tra le norme confermate senza modifiche segnaliamo:
1. il prolungamento degli ammortizzatori sociali per un massimo di 18 settimane complessive fino al 31 dicembre 2020 (art. 1);
2. l’esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (art. 3);
3. lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6);
4. il rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2020 per massimo 12 mesi, senza indicare le causali, ferma la durata massima complessiva di 24 mesi (art. 8);
5. la proroga del divieto di licenziamento per GMO/licenziamento collettivo per i datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo bonus contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che vi rinunciano, fatte salve le eccezioni previste (art. 14).
Tra le principali novità per i datori di lavoro, introdotte dalla Legge di conversione, si segnalano in particolare:
1. art. 21 bis. Lavoro agile o congedo COVID–19 al 50% per genitori dipendenti con figli conviventi di età inferiore ai 14 anni in quarantena (conversione in Legge con modifiche dell’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020 n.111);
2. art. 26. Per i lavoratori fragili, fino al 15 ottobre 2020, equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (modifica dell’art. 26 c. 2 del D.L.18/2020);
3. art. 26. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (integrazione con c. 2-bis dell’art. 26 del D.L.18/2020);
4. Art. 21 ter. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
5. Art.14 c.4. L’abrogazione della norma che consentiva al datore di lavoro di revocare i licenziamenti per GMO adottati nell’anno 2020, qualora avesse richiesto il trattamento di cassa integrazione salariale;
6. Art.8 c.1bis. La possibilità di impiego da parte dell’utilizzatore per periodi anche superiori a 24 mesi del medesimo lavoratore somministrato, se questi è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, anche nell’ipotesi di contratto commerciale a termine tra agenzia e azienda utilizzatrice.
Approfondiamo questa ultima novità.
Art. 8
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione
1-bis. In considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuita’ occupazionale, all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore puo’ impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che cio’ determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021».
Riteniamo che tale disposizione farà molto discutere, in quanto potrebbe produrre un effetto contrario rispetto a quello annunciato. Infatti viene dichiarata la liceità solo dalla data di entrata in vigore della L.126/2020 di un’operazione contrattuale già molto diffusa e già considerata lecita dal Ministero del Lavoro (Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018) e dal CCNL delle Agenzie per il lavoro, introducendo una scadenza che prima non esisteva, ossia 31 dicembre del 2021.
Come noto la somministrazione di manodopera si esegue con due modalità:
1. con un contratto “commerciale” a tempo determinato tra agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice, oppure
2. con un contratto “commerciale” a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) tra i medesimi soggetti.
Nel primo caso, di regola il contratto viene eseguito con un contratto di lavoro individuale a tempo determinato sottoscritto tra lavoratore e Agenzia per il lavoro, mentre nel secondo caso il contratto individuale di lavoro tra lavoratore e Agenzia deve necessariamente essere a tempo indeterminato.
Il Ministero del lavoro e il CCNL delle Agenzie per il lavoro avevano tuttavia ritenuto lecito e capace di derogare i limiti stringenti del D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) anche associare al contratto commerciale a tempo determinato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Ora il legislatore dichiara lecita tale situazione dal 14/10/20 e fino al 31/12/2021, lasciando intendere quindi indirettamente che la fattispecie fino al 13 di ottobre 2020 non era lecita. Ricordiamo che la conseguenza prevista è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato in capo all’utilizzatore.
Per un approfondimento si veda l’allegato: