06 Giu CONGEDO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIO SOLO DOPO IL PARTO E ISTRUZIONI INPS
Con messaggio del 6 maggio 2019, n. 1738, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative relative alla possibilità, destinata alle neomamme, di optare per l’astensione obbligatoria dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, secondo le previsioni dell’articolo 1 comma 485 della Legge di Bilancio 2019, che ha sostituito il co. 1 art.16 D. Lgs 151/2001.
L’effettiva fruizione di questa scelta, in attesa di successiva circolare più dettagliata, può verificarsi a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che questa ipotesi non arrechi pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.
A tal proposito, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, si segnala che le stesse possono esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione.
Tale domanda di maternità deve pervenire prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto ed in ogni caso mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
In particolare, la richiesta deve essere presentata:
– per via telematica;
– direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo);
– tramite Patronato;
– tramite Contact Center.
Si ricorda, infine, che le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente INPS, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Per un approfondimento si veda: