ASSUNZIONI AGEVOLATE – BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI SE RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

ASSUNZIONI AGEVOLATE – BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI SE RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 7 del 6 maggio 2019, con la quale fornisce alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.

Tali disposizioni stabiliscono che dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, di:

 – documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge;

– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ciò significa che, in riferimento all’attività di verifica di tali requisiti, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni pienamente legittimate alla contrattazione collettiva.

Ne deriva che, rispetto ai contratti collettivi nazionali, tutti i trattamenti in melius per il lavoratore sono legittimi e compatibili alla fruizione dei benefici normativi e contributivi indicati dallo stesso art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

La circolare precisa, inoltre, che ai fini della valutazione di equivalenza descritta, non si potrà tenere conto di trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano già sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, come avviene ad esempio per le somme destinate al welfare aziendale.

Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

Per un approfondimento si veda: