AMMORTIZZATORI DECRETO RISTORI E ISTRUZIONI INPS

AMMORTIZZATORI DECRETO RISTORI E ISTRUZIONI INPS

Con la circolare INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 l’istituto illustra le novità apportate dal Decreto Legge n. 137/2020, come integrato dai successivi Decreti Legge n. 149/2020 e n. 157/2020, all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Inps precisa che la nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Precisa l’INPS che i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Afferma ancora l’INPS che diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto – legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020.” A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021. 

Precisa inoltre l’Istituto che con riferimento a coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal decreto–legge n. 137/2020, si precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020,da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, ovverosia che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.”

Precisa infine l’INPS cheai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 149/2020, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 149/2020). In relazione a quanto successivamente previsto dall’articolo 13 del decreto–legge n. 157/2020, anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n. 104/2020 (18 settimane) , potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 “.

Per un approfondimento si veda:

Circolare INPS n.139 del 07-12-2020