12 Mar COVID-19 E PARZIALE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Il Governo ha previsto – con il DPCM del 11 marzo 2020 – la chiusura dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020 di alcune attività su tutto il territorio nazionale.
La misura NON riguarda le aziende manifatturiere (es. aziende artigiane e industriali, ecc…), le attività commerciali all’ingrosso e le attività professionali (es. studi professionali, banche, ecc…), ma le attività commerciali al dettaglio, con eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (es. farmacie, parafarmacie, ecc..).
Resta fermo l’obbligo per chi può lavorare:
a) di spostarsi muniti dell’autodichiarazione compilando la bozza emanata dal Ministero degli Interni;
b) di attuare tutte le misure igienico- sanitarie straordinarie previste per gli ambienti di lavoro.
Per le attività produttive e professionali che non sono state sospese è comunque raccomandato dal Governo:
1. di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi rol ed ex festività, godimento banca ore, ecc…). E’ evidente che in questo momento è più giustificato “imporre” il godimento di ferie e/o permessi, vista la situazione di emergenza sanitaria;
2. in alternativa, ove possibile, di utilizzare il lavoro agile (smart working).
Per ciò che riguarda gli ammortizzatori sociali, si sta aspettando un Decreto Legge che dovrebbe semplificare l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori già previsti per i diversi settori produttivi e dovrebbe prevedere:
– una causale specifica di richiesta (emergenza COVID -19);
– l’assenza di obbligo del confronto sindacale;
– la non computabilità della sospensione nei limiti di durata complessiva prevista per gli ammortizzatori ordinari;
– una validità retroattiva;
– una Cassa integrazione in deroga per i settori non coperti.
Si veda in allegato
– uno schema degli ammortizzatori in essere suddivisi per settori produttivi
– il DPCM 12 marzo 2020.