23 Ago Valutazione dei rischi e nullità del contratto a termine
Posted at 21:02h
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Con ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che senza la valutazione preventiva dei rischi il contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore è affetto da nullità, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c.
La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“.
E’ necessaria pertanto una specifica valutazione dei rischi dei contratti a termine all’interno del DVR, così come di tutti gli altri contratti speciali (es. somministrazione, ecc..).
Per un approfondimento si veda: