05 Nov Assunzione agevolata di titolari di reddito di cittadinanza
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per richiedere l’Incentivo per l’assunzione dei percettori di Reddito di cittadinanza. L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di Reddito di cittadinanza.
L’Inps, con circolare 19 luglio 2019, n. 104, fornisce le prime istruzioni (destinatari, condizioni, ammontare) finalizzate all’applicazione dell’incentivo, previsto dall’art.8 del D.L. n. 4/2019 così come modificato dalla conversione in Legge 28 marzo 2019 n. 26, per l’assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc). Per le istruzioni operative relative all’effettiva applicazione del benefico (istanza, verifica del diritto, accettazione, codifica per l’Uniemens) si veda il Messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019.
L’INPS precisa:
- sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), è disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019;
- il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
– verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
– calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
-fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
- il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
- il lavoratore sia percettore del Rdc;
- vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.
Riepilogo incentivo esonero contributivo e condizoni
La Legge 28 marzo 2019 n. 26 stabilisce quanto segue.
– i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato (a tempo pieno e indeterminato) soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc) possono godere di un esonero contributivo pari all’importo mensile del Rdc (tetto massimo € 780) per un numero dei mesi pari a 18 meno i mesi in cui il Rdc è stato goduto, con un minimo di 5 mensilità (qualora il soggetto interessato abbia ottenuto il rinnovo del Rdc la durata del benefico è stabilita in misura fissa di 5 mensilità);
– se l’assunzione interviene dopo la formazione fornita dagli enti di formazione accreditati (patto di formazione), il benefico si riduce alla metà (la restante metà verrà goduta dall’ente formativo) e la durata minima del beneficio sale a 6 mensilità;
– per accedere al beneficio è previsto che i datori di lavoro comunichino (preliminarmente), alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza istituita presso l’ANPAL, i posti vacanti in azienda che potrebbero essere coperti con le assunzioni in questione;
– l’esonero contributivo, nella misura sopra indicata, è applicabile sui contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi INAIL;
– devono essere tuttavia rispettate tali condizioni:
1. realizzare incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 31, c. 1, lett. f), D.Lgs. 150/2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
2. risultino rispettati i principi generali di cui all’art. 31, D.Lgs. 150/2015;
3. il datore di lavoro risulti in regola con il collocamento obbligatorio;
4. vi sia il DURC regolare;
5. risultino rispettati gli obblighi di legge e contrattuali;
6. risulti rispettata la regola “de minimis”;
– nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC (nei 36 mesi successivi l’assunzione), il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’art. 116, c. 8, lett. a), L. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo;
– il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il CPI, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale;
Per un approfondimento si vedano: