LA NUOVA GESTIONE ANF 2019 E ISTRUZIONI INPS

LA NUOVA GESTIONE ANF 2019 E ISTRUZIONI INPS

Ricordiamo che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande per gli assegni per il nucleo familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Fonti

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le prime indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Con successivo messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019 sono stati forniti invece chiarimenti in merito alla presentazione della domanda (a breve saranno abilitati anche i Consulenti del Lavoro).

L’INPS ha emanato poi la circolare n. 66 del 17 maggio 2019, con la quale comunica che sono stati rivalutati, per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare (si vedano i nuovi importi validi dal 1° luglio 2019 in allegato).

L’INPS ha emanato, in particolare, il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, con il quale, fornisce le indicazioni sulla gestione della domanda e le istruzioni per i datori di lavoro relativamente alla nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. 

Domanda ANF

Con il nuovo messaggio l’INPS precisa che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. 

Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

L’esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all’Istituto.

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione. 

Variazioni

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.

Autorizzazioni

Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Pertanto, dal 1° aprile 2019, anche per le domande di Autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. 

Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1° aprile 2019. 

Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

Anche in tale procedura l’esito della richiesta è visibile all’utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione “Consultazione domanda”. Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso.

Consultazione pratiche da parte del datore di lavoro

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

•La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

1. Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);

2. Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

Nuovo elemento Uniemens e conseguenze su ANF arretrati

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019 (Uniemens), è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

Per un approfondimento si veda: