PDR AZIENDA PARTECIPATIVA – SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL PREMIO DI RISULTATO E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS

PDR AZIENDA PARTECIPATIVA – SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL PREMIO DI RISULTATO E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, con il quale informa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro (prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – che riduce il TFR lordo del dipendente), pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività, introdotta dall’articolo 55 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Pertanto, in continuità con quanto previsto in relazione all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (circolare n. 151/2012), i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.

In considerazione del fatto che è prevista una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore (in pratica non ridurre o ridurre proporzionalmente il TFR lordo del 0,50% sull’ imponibile previdenziale)

TFR lordo = (retribuzione utile al TFR /13,5) – (0,50% x imponibile previdenziale)

La norma

Legge 21 giugno 2017, n. 96

Art. 55 (Premi di produttivita‘)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 e’ sostituito dal seguente: «189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalita’ specificate nel decreto di cui al comma 188, e’ ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e’ dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e’ corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.».

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 aprile 2017). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni gia’ vigenti alla medesima data.

Per un approfondimento si veda: