TRASFORMAZIONE DA APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO AD APPRENDISTATO PROFESIONALIZZANTE

TRASFORMAZIONE DA APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO AD APPRENDISTATO PROFESIONALIZZANTE

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 con il quale fornisce alcune precisazioni in merito al regime contributivo applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015.

L’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, che disciplina il contratto di apprendistato di primo livello, dispone che “successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante”.

Precisa l’INPS che a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

Per un approfondimento si veda:

Messaggio INPS n.1478 del 10-04-2019