RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA

RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA

In data 29 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Tale norma prevede anche la possibilità di un riscatto agevolato della laurea ai fini pensionistici (art.20).

La disposizione legislativa introduce, infatti, la possibilità di riscattare in modo agevolato la laurea (sistema contributivo) in relazione a periodi di studio successivi al 31 dicembre 1995. 

L’onere dei periodi da riscattare viene calcolato in modo analogo a quello utilizzato per gli inoccupati, ovvero applicando l’aliquota IVS vigente (33%) al reddito minimo soggetto a imposizione della gestione INPS artigiani e commercianti (pari ad euro 15.878 nel 2019), ottenendo un costo annuo di 5.239,74 euro.

L’onere del riscatto è detraibile nella misura del 50 per cento, con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.

Nel caso di dipendenti privati, l’onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, che può destinare a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale ipotesi, l’onere versato sarà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Per un approfondimento si veda: 
art. 20 Legge n.26 del 28.3.2019