05 Apr CONVERTITA IN LEGGE LA PENSIONE QUOTA 100 E IL REDDITO DI CITTADINANZA
In data 29 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Segnaliamo di seguito le novità su la c.d. Quota Cento e sulla Pensione Anticipata
Quota 100
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
E’ stato inoltre previsto che il lavoratore che perfezionerà il diritto (62 + 38) entro il 31 dicembre 2021, potrà esercitarlo anche successivamente, ed il requisito stabilito non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Ai fini del raggiungimento della quota 100, i soggetti iscritti a due o più delle gestioni previdenziali coinvolte, che non siano già titolari di una pensione a carico di dette gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.
Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni), la pensione ottenuta con quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
In caso di quota 100 perfezionata entro il 31 dicembre 2018, i lavoratori privati potranno accedere alla pensione dal 1° aprile 2019. In generale, per i lavoratori privati, la decorrenza dei trattamenti pensionistici si perfeziona dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Pensione anticipata
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, l’accesso alla pensione anticipata viene consentito a fronte di una anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
E’ stato inoltre previsto che chi ha maturato il requisito tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019 può accedere alla pensione con decorrenza 1° aprile 2019. In generale il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile – es. un lavoratore che maturerà i requisiti previsti in data 10 luglio 2019 potrà ottenere la pensione con decorrenza 1° novembre 2019).
Per un approfondimento si veda:
Testo-coordinato-DL-28-gennaio-2019-Legge-28-marzo-2019-n.-26