SOMMINISTRAZIONE A TERMINE NEL CCNL METALMECCANICI

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE NEL CCNL METALMECCANICI

In data in data 2 aprile 2019 Federmeccanica ha inviato una comunicazione alle proprie strutture territoriali, chiarendo le modalità di calcolo dei rapporti in somministrazione nelle aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica Industria.

Secondo Federmeccanica nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima delle missioni del lavoratore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, non può eccedere, nel settore Metalmeccanica Industria, a decorrere dal 1° novembre 2018, i limiti massimi legali di 12 mesi, ovvero di 24 mesi in presenza di una delle causali previste dalla legge.

Afferma ancora Federmeccanica che “in linea teorica, la clausola contrattuale dei 44 mesi potrebbe ancora trovare applicazione nel caso in cui il lavoratore somministrato abbia svolto anche un periodo di lavoro con contratto a termine presso la medesima azienda utilizzatrice. Tuttavia, con il radicale cambiamento delle regole legali realizzato dal “Decreto Dignità” tale clausola non è più in grado di esplicare i suoi potenziali effetti che sono interdetti dalle causali necessarie per il primo rinnovo del contratto a tempo determinato o per la proroga oltre i 12 mesi.”

Si veda l’approfondimento:
Federmeccanica-DurataSomministrazione