NOVITÀ ORARIO DI LAVORO MASSIMO SETTIMANALE DEI TURNISTI NOTTURNI

NOVITÀ ORARIO DI LAVORO MASSIMO SETTIMANALE DEI TURNISTI NOTTURNI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 1438 del 14 febbraio 2019, con la quale, rispondendo ad un quesito dell’ITL di Biella Vercelli, fornisce una interpretazione innovativa su come va calcolato l’orario dei lavoratori notturni, inseriti o meno nel lavoro a turni.
Viene infatti affrontata la questione relativa alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate, che per legge per i lavoratori notturni è pari ad 8 ore nelle 24 (art. 13 c. 1 D. Lgs. n.66/2003), fatte salve le deroghe contrattuali collettive (anche aziendali).
In sostanza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sulla possibilità o meno che i lavoratori notturni possano effettuare lavoro straordinario e come va quindi compilato correttamente il Libro Unico del Lavoro per non incorrere in sanzioni.
Una programmazione dei turni notturni non può, pertanto, prescindere dall’analisi approfondita della norma di legge (così come interpretata ora dal Ministero del lavoro) e del contratto collettivo nazionale, eventualmente derogando, ove possibile, con contrattazione collettiva aziendale.

Norme di Legge

Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 66/2003 prevede:
– una definizione legale di “lavoratore notturno” (art. 1 c. 2);
– delle tutele in termini di orario massimo per i lavoratori notturni (art. 13, c.1);
– delle sanzioni in caso di violazione (art. 18 bis c.7), non modificate dalla Legge di Stabilità 2019.

Articolo 13 (Durata del lavoro notturno)
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

Articolo 1 (Finalità e definizioni)
2. …
d) “periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto dì disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Articolo 18 bis (Sanzioni)
7. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, e’ soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

Interpretazione originaria (Circolare Ministero del Lavoro n.8/2005)
La norma sulle tutele in termini di orario massimo per i lavoratori notturni (art. 13, c.1) nulla dice in ordine al parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno.
Sul punto è intervenuto per primo il Ministero del Lavoro con la circolare n. 8 del 2005 precisando che “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione”.

Novità interpretative (Nota Ministero del Lavoro n. 1438 del 14 febbraio 2019)
In relazione al parametro della settimana lavorativa, l’Ispettorato territoriale di Biella chiede all’INL se lo stesso debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può quindi essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a n. 6 giorni di lavoro).
Il Ministero del Lavoro con la Nota n. 1438/2019 precisa:
– dalla soluzione del quesito discendono evidenti conseguenze sul calcolo della media e quindi sulla verifica del rispetto del limite all’orario di lavoro notturno;
– nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni non sarà infatti consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8). In caso contrario, si determinerebbe la violazione del divieto di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003.
– nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).
a parere del Ministero la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 66/2003;
– tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente secondo il Ministero del lavoro una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.

Per un approfondimento si veda l’allegato.
INL-nota1438-del-14-2-19-lavoro-notturno