19 Feb CONGEDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’INPS ha emanato la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, con la quale comunica l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.
Congedo indennizzato
Il congedo indennizzato solo a carico INPS per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 80, è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione certificati relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Un mese di congedo equivale quindi a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
Il periodo di astensione è valido ai fini del computo dell’anzianità di servzio, della maturazione delle ferie e permessi, della tredicesima e del TFR.
L’indennità spettante è anticipata dal datore di lavoro e poi viene recuperata tramite conguaglio in Uniemens.
Alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa.
Lavoratrici beneficiarie
Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome, operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici autonome dello spettacolo e lavoratrici domestiche.
Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità.
Condizioni necessarie
Le lavoratrici dipendenti del settore privato hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che:
– risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
– siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Fruizione
Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale).
Adempimenti della lavoratrice
Per fruire del congedo la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge, è tenuta:
– a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
– ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
– a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
Per consentire all’Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).
Domanda telematica
La trasmissione telematica delle certificazioni in argomento costituisce un flusso comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta incarico alla lavoratrice l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro.
La domanda di indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere può essere presentata all’Inps telematicamente dal 25 gennaio 2019 con le modalità previste dalla circ. Inps n.3/2019.
Periodo transitorio
E’ previsto tuttavia un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo che nella modalità telematica. A decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo.
Per un approfondimento si vedano gli allegati.
Circolare INPS n.3 del 25-01-2019
Circolare INPS n. 65 del 15-04-2016