16 Feb CENTRALINISTI NON VEDENTI E NUOVE SANZIONI DAL 19 FEBBRAIO 2019
Il 19 febbraio 2019 entra in vigore il Decreto Direttoriale 31 gennaio 2019, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiorna le sanzioni amministrative relative al collocamento dei centralinisti non vedenti.
Obbligo
• Ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113 i datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico dotato di almeno cinque linee urbane, un soggetto privo della vista iscritto all’albo professionale. Qualora il centralino telefonico abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. I centralinisti telefonici non vedenti sono computati a copertura della riserva obbligatoria.
• Precisiamo che sono state riconosciute equivalenti a quella di centralinista non vedente le seguenti qualifiche: operatori telefonici addetti alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico; operatori telefonici addetti alla gestione e all’utilizzazione di banche dati; operatori telefonici addetti ai servizi di telemarketing e di telesoccorso.
• Ricordiamo che il D.Lgs. n. 151/2015 ha abolito l’Albo professionale ed ha previsto che i centralinisti abilitati si iscrivano nell’elenco tenuto dal servizio competente per il collocamento mirato nell’ambito territoriale di residenza.
Nuove sanzioni
• I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione sono tenuti a darne comunicazione agli uffici provinciali del lavoro entro sessanta giorni, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
• In particolare, i nuovi importi delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono:
– da euro 131,65 ad euro 2.632,86, per la mancata comunicazione alla ITL riguardante “installazione o trasformazione dei centralini telefonici con relative caratteristiche, linee urbane e posti di lavoro di cui sono dotati, numero e generalità centralinisti telefonici privi della vista e vedenti – con indicazione della data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi;
– da euro 26,30 ad euro 104,99 per ogni giorno lavorativo ed ogni posto riservato e non coperto, per la mancata assunzione di centralinisti telefonici privi della vista.
Per un approfondimento si veda l’allegato.