RINNOVO CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE (Accordo 21/12/2018)

RINNOVO CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE (Accordo 21/12/2018)

Assolavoro e i Sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2018, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro che impatta anche sulle Aziende Utilizzatrici dei contratti di somministrazione.

Regime transitorio

L’Intesa interviene disponendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (Agenzia e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).

Limiti della somministrazione a termine
La disciplina del limite dei 24 mesi alla successione dei contratti a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore, a far data dal 1° gennaio 2019, viene disciplinata nei seguenti termini:
– nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;

– nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

Proroghe

Significative sono anche le novità in materia di proroghe della somministrazione a termine (rimandiamo all’accordo).

Per un approfondimento si veda l’allegato.