06 Feb PENSIONI QUOTA CENTO (D.L. N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019)
• Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenze della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti (si veda Circ. INPS n.11/2019).
• In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito stabilito (62 + 38) non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.
• Ai fini del raggiungimento della cosiddetta quota 100, i soggetti iscritti a due o più delle gestioni previdenziali coinvolte, che non siano già titolari di una pensione a carico di dette gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.
• Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni), la pensione ottenuta con quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.