21 Giu Licenziamento per giustificato motivo oggettivo finalizzato all’incremento della produttività
Con sentenza n. 1313 del 21 giugno 2019 la Corte di Appello di Milano ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo finalizzato all’incremento della redditività e dell’efficienza gestionale che si traducano in un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo, da attuare mediante soppressione di una postazione lavorativa. Si tratta di una pronuncia non innovativa ma che si inserisce in un filone giurisprudenziale che si va via via consolidando (si veda ad es. Cass. 1° luglio 2016, n. 13156; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. maggio 2017, n. 13015; Cass. 12 aprile 2018, n. 9127; Cass. 20 febbraio 2019, n. 4946). Norme di riferimento Articolo 3 legge 15 luglio 1966, n. 604 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Articolo 41 della Costituzione L'iniziativa economica privata è libera. Sentenze simili Cass. 1° luglio 2016, n. 13156 Il...